Stalking di Mocavero? Essere o dover essere l’offensività del fatto?
Le vicende giudiziarie con gli ex compagni di lotta di Mocavero continuano ad aumentare, impedendo al Leader del Movimento Centopercentoanimalisti di dedicare il suo tempo alla rivelazione degli orrori e delle atrocità commessi contro gli animali.
L’ultima causa, promossa dal medesimo avvocato di quelle precedenti, ha portato all’applicazione delle misure cautelari nell’ambito del reato di stalking perché il Movimento postava sui social pubblici (tutto da provare che l’autore fosse Mocavero), sito internet “Centopercentoanimalisti” (che non è intestato a Mocavero) e relative pagine Facebook, dei post deridenti e ironici nei confronti di Enrico Rizzi, identificandolo talvolta come “stellino” poiché, sulla sua pagina Facebook, Rizzi chiedeva di inviare le cc.dd. stelline di valore di pochi centesimi, altre volte come il Wanno Marchi dell’animalismo, deridendolo per farsi le vacanze a spese degli animalisti e via discorrendo, accompagnando spesso i post con meme canzonatori.
Questi scherzetti, postati sui social pubblici del Movimento, accessibili a chiunque, sono stati considerati dal GIP di Roma come atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. perché hanno indotto nella persona offesa, Enrico Rizzi, l’ansia e la paura.
Per i non-tecnici del diritto non è facile distinguere il principio di materialità dal principio di offensività, entrambi sono principi fondamentali per il diritto penale liberale, che punisce solo per il fatto effettivamente commesso e offensivo, diversamente dal diritto penale d’autore o del nemico, che punisce il modo di essere di una persona, solo perché nell’immaginazione di qualcuno risulta spaventosa.
Infatti, per il reato del c.d. syber-stalking non è sufficiente la semplice pubblicazione di meme, post ironici, commenti canzonatori o vignette deridenti – che costituiscono solo una parte della materialità della condotta, inquanto cogitationis poenam nemo patitur.
Per quanto siano diversi i beni giuridici tutelati dal diritto criminale – sono tutti di rango costituzionale – poiché la risposta penale incide sulla libertà e sulla dignità degli individui. Pertanto, secondo la Corte Costituzionale, il principio di offensività è inviolabile e, quindi, è necessario che il bene giuridico tutelato di volta in volta da una norma penale, sia veramente leso non solo in astratto, ma anche in concreto.
Infatti, per integrare un reato così grave, come lo è lo stalking, per il quale l’art. 13 Cost. consente la violazione della libertà personale, il legislatore richiede un ulteriore requisito della “invasività inevitabile”. Tale requisito, nel caso di syber-stalking, viene soddisfatto tramite l’invio di messaggi “privati” mediante SMS, WhatsApp e telefonate. Il principio di offensività è la pietra angolare della civiltà giuridica, risalente addirittura a Ugo Grozio, che si scagliava contro la caccia alle streghe.
Proprio per questo la condotta del reato di stalking, per assumere la rilevanza penale, deve essere offensiva sia in astratto che in concreto e, quindi, caratterizzata dalla “invasività inevitabile”, idonea a cagionare l’evento dannoso.
Tornando alla vicenda penale di Mocavero, Enrico Rizzi sostiene di essere spaventato dai post canzonatori e deridenti del Movimento poiché nei confronti del suo Leader c’è un processo in corso per il reato di lesioni.
In realtà, la condotta contestata al Mocavero, consiste nella pubblicazione e condivisione sui social pubblici del Movimento, di post e articoli, sostanzialmente anonimi, che deridono Enrico Rizzi, il quale non è stato mai disturbato personalmente in nessun altro modo.
Infatti, la lettura o meno dei post era rimessa alla libera scelta individuale di ciascun utente dei social network, senza alcun condizionamento o limitazione della libertà morale.
Il fatto che Rizzi sia stato leso nel suo amor proprio, consultando regolarmente questi social, di certo non può giustificare un intervento penale, peraltro di tale gravità da spingere il GIP di Roma ad applicare la misura cautelare di non avvicinamento alla persona offesa con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, incidendo in modo sproporzionato sulle libertà e dignità del Leader del Movimento a fronte di un fatto inoffensivo.
Inoltre, è in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale: Paolo Mocavero, dopo una rivelazione dell’associazione NON UNA DI MENO, riguardante il caso di sfruttamento di un femminicidio da parte di Enrico Rizzi (il nome della vittima non viene menzionato per il rispetto), ha preso le distanze da questo personaggio. Questo il video di denuncia dell’associazione tre le più importanti d’Italia, nei confronti di Enrico Rizzi https://youtu.be/Mht6z5ReTY4
A prescindere dalla paternità di post pubblici canzonatori e deridenti, rimane la speranza che la Suprema Corte di Cassazione ponga fine a questa ennesima caccia alle streghe in quanto, nelle democrazie occidentali, il fatto tipico deve essere necessariamente offensivo, altrimenti, escludendo alcune persone dalle garanzie, si ricade nel diritto penale del tipo d’autore.
Centopercentoanimalisti